Ordinanza sindacale: divieto di abbandono di rifiuti all'interno del territorio comunale

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Ordinanza emessa a seguito di numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani nel centro abitato e nei giardini pubblici, con particolare riferimento alle deiezioni canine solide e liquide.

Data:

09 febbraio 2026

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Ordinanza sindacale: divieto di abbandono di rifiuti all'interno del territorio comunale

Ordinanza sindacale n. 1/2026

IL SINDACO

 

PREMESSO che

  • il Comune di Vertova, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta raccogliendo a domicilio, secondo un calendario annuale, carta, plastica, vetro, umido, secco;
  • nel territorio comunale è presente la piattaforma ecologica nella quale è possibile conferire varie tipologie di rifiuto secondo le norme vigenti;
  • che sul territorio comunale sono collocati cestini multimateriale che sono a servizio della cittadinanza;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali, pertanto eseguirla risulta essere un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

ACCERTATO che frequentemente i cestini multi materiale sono utilizzati impropriamente, con un non corretto conferimento dei rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste di indumenti, carta, cartone, rifiuti indifferenziati, RAEE, rifiuti ingombranti di varia natura ed altro;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

DATO ATTO che il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ed abbandonati rappresenta un aggravio economico per le casse comunali e, di conseguenza, per i cittadini;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca anche l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio del decoro urbano e del territorio, dell'igiene e della salute pubblica, con un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTI, in particolare:

  • l’art.178, il quale dispone che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;
  • l’art.192, a norma del quale “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;
  • l'art. 232-bis che reca “E vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”;
  • l'art. 232-ter che reca “al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”;
  • gli 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie; la Legge 24 novembre 1981, n.689;

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma I del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione a1l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità...";

- l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

O R D I N A

  • il DIVIETO, nell'intero territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani oltreché al di fuori degli appositi contenitori;
  • il DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti, sacchetti contenenti rifiuti ed altre tipologie di rifiuto;
  • il DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati, indifferenziati, ingombranti, RAEE ecc. all'interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale) o nei loro pressi;
  • il DIVIETO a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
  • l'OBBLIGO a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio e nelle modalità indicate dalla medesima società presso la piazzola ecologica.

 

A V V E R T E

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni:

 

Descrizione sintetica dei comportamenti vietati

Sanzione

Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni , quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (art. 232 ter, comma 1 TUA)

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta

Abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti da prodotti da fumo quali mozziconi di sigarette o pacchetti di sigarette (art. 232 bis, comma 3 TUA)

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro sessanta a euro trecento

Abbandono di rifiuti nell’ambiente (suolo e acque)

art. 192, commi 1 e 2 TUA

 

Sanzione penale.

L’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena e’ aumentata fino al doppio

 

Abbandono di rifiuti nell’ambiente effettuata da titolari di imprese o responsabili di enti

Pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 2, cui rinvia l’art. 255, comma 1)

 

In entrambi i casi relativi alla sanzione penale, peraltro, il comma 3 dell’art. 192 dispone che, fatta salva l’applicazione delle suddette sanzioni, il contravventore è tenuto a procedere alla eliminazione delle conseguenze del reato attraverso la rimozione, lo smaltimento-recupero dei rifiuti e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

 

D I S P O N E

  • che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
  • che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di dispositivi mobili quali le fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario.
  • che la presente ordinanza sia pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia al Comando della Stazione Carabinieri di Lodi ed alla Prefettura di Lodi.

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

-           al Comando di Polizia Locale per il controllo sull’osservanza del provvedimento;

-           al Comando dei Carabinieri di Fiorano al Serio;

Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

 

A V V I S A

  • che avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
  • che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’A1bo on-line;

 

Dalla Residenza Municipale, 9 Febbraio 2026                       IL SINDACO

                                                                                           DOTT. Riccardo Cagnoni

 


A chi è rivolto

A tutta la cittadinanza

A cura di

Pagina aggiornata il 09/02/2026, 11:45

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