Ordinanza sindacale n. 1/2026
IL SINDACO
- Esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani nel centro abitato e nei giardini pubblici, con particolare riferimento alle deiezioni canine solide e liquide;
- Ritenuto di dover mettere in atto strumenti di contrasto a tale fenomeno che, oltre a creare problemi di natura sanitaria, compromette il decoro urbano, nonché il migliore utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici, in particolare delle aree pedonali e verdi;
- Ravvisata pertanto la necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e che sporchino con deiezioni organiche solide e liquide le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi e i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini;
- Atteso che la responsabilità della detenzione e/o conduzione dei cani è in capo al proprietario o alla persona che ne ha la custodia, anche solo temporanea;
- Richiamato il vigente “Regolamento Comunale di Polizia Urbana”;
- Visto l’art. 50 e 7 bis del D.L.GS. 18 agosto 200 n. 267;
- Vista la Legge 21/11/1981 n. 689;
- Visto L’ART. 639 C.p;
O R D I N A
Art. 1- Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere e/o pulire le deiezioni solide e liquide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico compreso i muri, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, muri o altro) dell’intero territorio comunale,
- I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento (bottiglia e/o contenitore d’acqua), per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide e liquide.
- I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
- Non è ammesso che l’accompagnatore lasci vagare il cane liberamente alla ricerca del luogo dove svolgere le proprie funzioni organiche, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell’animale.
ART.2 Condotta dei cani
- E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo.
- E’ fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso.
- Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.
- I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.
ART. 3 Esenzioni
Sono eventualmente esenti dalla disciplina della presente ordinanza;
- I cani guida per ciechi;
- I cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio della attività istituzionale;
ART. 4 Sanzioni
La violazione del presente provvedimento è punita, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (cinquanta/00); 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
D I S P O N E
Che la presente ordinanza sia trasmessa:
- al Comando di Polizia Locale per il controllo sull’osservanza del provvedimento;
- al Comando dei Carabinieri di Fiorano al Serio;
- al UT comunale per il posizionamento dell’idonea segnaletica verticale;
- portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune.
Dalla Residenza Municipale, 4 Febbraio 2026 IL SINDACO
DOTT. Riccardo Cagnoni