Ordinanza sindacale: condotta dei cani, pulizia e deiezioni

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Ordinanza emessa a seguito di numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani nel centro abitato e nei giardini pubblici, con particolare riferimento alle deiezioni canine solide e liquide.

Data:

04 febbraio 2026

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Ordinanza sindacale: condotta dei cani, pulizia e deiezioni

Ordinanza sindacale n. 1/2026

IL SINDACO

 

  • Esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti derivanti dalla presenza di cani nel centro abitato e nei giardini pubblici, con particolare riferimento alle deiezioni canine solide e liquide;
  • Ritenuto di dover mettere in atto strumenti di contrasto a tale fenomeno che, oltre a creare problemi di natura sanitaria, compromette il decoro urbano, nonché il migliore utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici, in particolare delle aree pedonali e verdi;
  • Ravvisata pertanto la necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e che sporchino con deiezioni organiche solide e liquide le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi e i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini;
  • Atteso che la responsabilità della detenzione e/o conduzione dei cani è in capo al proprietario o alla persona che ne ha la custodia, anche solo temporanea;
  • Richiamato il vigente “Regolamento Comunale di Polizia Urbana”;
  • Visto l’art. 50 e 7 bis del D.L.GS. 18 agosto 200 n. 267;
  • Vista la Legge 21/11/1981 n. 689;
  • Visto L’ART. 639 C.p;

O R D I N A

 

Art. 1- Obbligo di raccolta delle deiezioni.

  1. proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere e/o pulire le deiezioni solide e liquide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico compreso i muri, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
  2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, muri o altro) dell’intero territorio comunale,
  3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento (bottiglia e/o contenitore d’acqua), per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide e liquide.
  4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
  5. Non è ammesso che l’accompagnatore lasci vagare il cane liberamente alla ricerca del luogo dove svolgere le proprie funzioni organiche, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell’animale.

 

 

 

ART.2 Condotta dei cani

  1. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo.
  2. E’ fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso.
  3. Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.
  4. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

 

ART. 3 Esenzioni

Sono eventualmente esenti dalla disciplina della presente ordinanza;

  1. I cani guida per ciechi;
  2. I cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio della attività istituzionale;

 

ART. 4 Sanzioni

La violazione del presente provvedimento è punita, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (cinquanta/00); 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

D I S P O N E

 

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

-           al Comando di Polizia Locale per il controllo sull’osservanza del provvedimento;

-           al Comando dei Carabinieri di Fiorano al Serio;

-           al UT comunale per il posizionamento dell’idonea segnaletica verticale;

-           portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune.

 

 

Dalla Residenza Municipale, 4 Febbraio 2026                       IL SINDACO

                                                                                           DOTT. Riccardo Cagnoni


A chi è rivolto

A tutta la cittadinanza

A cura di

Pagina aggiornata il 04/02/2026, 10:54

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