Abolita l'ICI per la prima casa
A seguito del Decreto-Legge del Governo approvato il 21 maggio, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2008, l'I.C.I. per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad es. garages, cantina e soffitta). L'abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 abitazioni signorili - A8 ville - A9 castelli. Si precisa che nei prossimi giorni il Comune recapiterà i bollettini di pagamento solamente ai contribuenti tenuti al versamento dell'imposta, come risulta dai dati in possesso del Comune. Nel caso un contribuente tenuto al versamento non ricevesse a domicilio il bollettino, lo può ritirare presso gli uffici del Comune. Novità anche per la dichiarazione ai fini I.C.I.: con decorrenza anno 2008 non vi è più l'obbligo di presentazione della dichiarazione per quegli atti già presentati presso i notai o altre pubbliche amministrazioni (ad es. contratti di compravendita). Resta l'obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi è diritto a usufruire di una detrazione o riduzione dell'imposta (es. fabbricati inagibili).